Ott
08

Più notai e niente compravendite per gli avvocati

Nel corso dell’esame parlamentare erano infatti state soppresse alcune norme, in primis quella che consentiva agli avvocati di redigere le compravendite di immobili a uso non abitativo (cantine, box, locali commerciali), di valore catastale non superiore a 100mila euro, e che riguardava anche gli atti di donazione, nonché la costituzione o modificazione di diritti su tali beni immobili. Gli avvocati – nelle prime intenzioni del Governo – avrebbero dovuto quindi farsi carico dei connessi obblighi di registrazione, trascrizione, iscrizione, voltura catastale e liquidazione di imposte. Ma la norma è stata espunta dal testo, dopo le rimostranze del Notariato, e dopo che a luglio la commissione Giustizia in sede consultiva aveva sottolineato gli «evidenti profili di criticità» della disposizione, «non apparendo compatibile con taluni principi generali dell’Unione europea, tra i quali quello della certezza giuridica».

Il notaio, anche nell’autenticazione delle scritture private, esercita infatti un controllo di legalità e liceità che impone di verificare, in qualità di pubblico ufficiale, oltre che la conformità alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, anche la capacità di agire delle parti e la volontarietà dell’atto da compiere. A lui il sistema italiano affida il compito «di assicurare certezza giuridica a determinate posizioni soggettive e a determinati rapporti di diritto privato, imponendo obblighi di documentazione rigorosi (…), nonché una serie di incombenze necessarie per la pubblicità degli atti, ivi compresa la verifica della loro regolarità fiscale». Il sistema di regole non è quindi estendibile alla categoria degli avvocati.

Oltretutto – aveva evidenziato la commissione – l’articolo 28 cassato dal Ddl si rivelava contrario al principio costituzionale della ragionevolezza: perché il valore economico degli immobili, sia pur limitato, «non può rappresentare il parametro sul quale graduare il livello di certezza giuridica».

L’Aula di Montecitorio ha approvato anche un’altra novità emersa dall’esame delle commissioni, cioè l’introduzione dell’articolo relativo alle procedure ereditarie (vengono riformulati gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Secondo tale norma, il registro delle successioni (ora presso la cancelleria di ciascun tribunale) sarà tenuto e conservato dal Consiglio nazionale del Notariato, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia: potrà esser dunque esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio che procede al rilascio degli estratti e dei certificati.

Sempre riguardo alla professione notarile – spariti i riferimenti al reddito minimo garantito e alla quantità degli affari – vengono modificati i criteri di numero e distribuzione dei professionisti sul territorio nazionale: ci sarà un notaio ogni 5mila abitanti, anziché uno ogni 7mila (e potrà ampliare il proprio bacino di utenza territoriale, aprendo una sede secondaria in tutto il territorio della regione dove esercita). La norma, come aveva anticipato la relatrice Silvia Fregolent, potrebbe portare il numero dei notai «dagli attuali 7mila fino a 10-12mila, dipenderà dai concorsi».

Prevista poi una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di particolare categorie di somme ricevute dai notai e che costituiscono patrimonio separato insuccessibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle Pmi (tributi per cui il notaio è sostituto d’imposta, spese fiscali anticipate in relazione agli atti a repertorio ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; ogni altra somma affidata e soggetta ad annotazione nel registro delle somme e dei valori). A tal proposito, Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) si è dichiarata soddisfatta per la modifica della norma sul deposito del prezzo presso il notaio, che diventa volontario e lascia alle parti contraenti la libertà di scegliere in piena autonomia come gestire la propria compravendita immobiliare.

Fonte: Il Sole 24 Oreslide2-notai_wide